Decontribuzione premi di risultato: le domande dal 15 settembre alle ore 15,00
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 06/08/2008, n. 82, ha reso noto che i datori di lavoro interessati alla decontribuzione dei premi aziendali previsti da accordi aziendali, territoriali o di secondo livello ai sensi della L. 247/2007 possono presentare apposita istanza esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 15,00 del 15 settembre 2008.
L'Istituto previdenziale, facendo seguito al decreto ministeriale 07/05/2008 che ha dato attuazione all'art.1, c.67, L. 247/2007, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti per fruire dell'agevolazione contributiva.
Le novità di maggiore interesse sono le seguenti:
- Soggetti abilitati all'invio delle istanze sono i datori di lavoro o i consulenti del lavoro o gli altri professionisti abilitati ex lege 12/1979.
- L'invio dell'istanza per via telematica deve avvenire accedendo alla sezione servizi on line del sito internet dell'INPS, digitando l'apposito PIN. Se l'azienda ne è in possesso perché già utilizzato per le denunce mensili obbligatorie, potrà digitarlo anche per fruire degli sgravi contributivi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello. Se invece il datore di lavoro non lo possiede deve effettuare la preventiva registrazione.
- Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale o di secondo livello entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. Per retribuzione contrattuale si intende quella imponibile annua ai fini previdenziali.
- Lo sgravio contributivo viene concesso entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico datore di lavoro, mentre è totale sulla quota del lavoratore.
- Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso le DPL entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del DM 07/05/2008 e non ancora depositati, entro 30 giorni da quest'ultima data. Inoltre i contratti collettivi devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
- La domanda potrà riguardare una singola matricola, intesa come acquisizione di una singola domanda, ovvero una pluralità di matricole. In questo caso l'invio avviene con il flusso XML. Per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda.
- Le domande delle aziende che aderiscono agli accordi territoriali potranno essere presentate in unico file, anche per pluralità di accordi territoriali (es: tessili, chimici, ecc.) dagli intermediari autorizzati.
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