Decreto fiscale, in Gazzetta la legge di conversione
A cura della redazione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, la legge n. 44 del 26.4.2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012 (decreto fiscale).
Tra le numerose novità, per ciò che concerne il lavoro, si rileva che l'art. 2, comma 5–bis, ha riformato l'art. 35, comma 28, della legge n. 248/2006, stabilendo che in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
Inoltre, per ciò che concerne la materia delle comunicazioni obbligatorie, anche nel settore agricolo, oltre che in quello turistico e nei pubblici esercizi, il datore di lavoro, che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino, in maniera inequivocabile, la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro.
L'art. 2, comma 13–bis, della legge n. 44/2012 è, infatti, intervenuto sull’art. 9-bis, comma 2, terzo periodo, della legge n. 608/1996, sostituendo le parole "nel settore turistico" con le parole "nei settori agricolo, turistico".
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