Il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 aprile 2012, ha approvato definitivamente il DL 16/2012 (originariamente definito come decreto per la semplificazione fiscale poi diventato più semplicemente decreto fiscale) che tra le diverse disposizioni  prevede la rivisitazione dei pignoramenti dello stipendio o del salario.
In particolare dal pignoramento secco di 1/5 dello stipendio, adesso si è passati ad una struttura a scaglioni in relazione all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore.
In sostanza da quando entrerà in vigore la legge di conversione la pignorabilità sarà pari a 1/10 per gli stipendi fino a 2.500, 1/7 per gli stipendi compresi tra i 2.500 euro ed i 5.000 euro e 1/5 per quelli oltre i 5.000 euro.
Ha subito modifiche anche l’espropriazione immobiliare. Più precisamente è stata fissata una soglia pari a 20.000 euro al di sotto della quale l’espropriazione immobiliare non può essere avviata.
Di particolare interesse è anche la disposizione sui crediti minimi. Dal 1° luglio p.v. non verranno avviati accertamenti, iscrizioni a ruolo e riscossione per crediti inferiori a 30 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il Parlamento ha introdotto modifiche anche in merito alla tracciabilità dei pagamenti. Infatti il limite di 1.000 euro peri pagamenti in contanti non trova applicazione per i turisti extraUE che effettuano acquisti presso negozi e agenzie di viaggio e turismo. Per questi ultimi il limite di pagamento in contanti è stato elevato a 15.000 euro. Il venditore del bene o del servizio però dovrà preventivamente darne comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Viene invece differita dal 1° maggio al 1° luglio 2012 la data a decorrere dalla quale le pensioni e gli stipendi erogati dalla pubblica amministrazione dovranno essere pagate solo tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali se di importo superiore a 1.000 euro.
Novità si registrano anche sul campo dell’addizionale comunale all’IRPEF. Viene anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere comunali di variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinchè le modifiche possano produrre effetti dal 1° gennaio dell’anno della loro pubblicazione.
Infine viene fissato per legge il differimento estivo degli adempimenti e versamenti fiscali, previsto ogni anno con decreto ministeriale. In sostanza tutti gli obblighi scadenti dal 1° al 20° agosto di ogni anno, potranno essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.