Deducibile la trattenuta sullo stipendio per le erogazioni liberali alle Onlus
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 15/06/2009 n.160E, ha reso noto che il datore di lavoro può riconoscere in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell'importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla onlus a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti dell'art. 15, c.1, lett. i-bis) del TUIR rispettando le procedure dettate dalla risoluzione 441E/2008 in alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo della somma donata in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare all'Agenzia delle entrate è stato chiesto se l'azienda possa, previo accordo con il dipendente, trattenere sullo stipendio l'importo che il lavoratore intende donare ad una o più onlus e se lo stesso prestatore di lavoro possa scegliere tra portare in detrazione le somme donate ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. i-bis del TUIR oppure fruire della deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 14 DL 35/2005 convertito con modificazioni nella L. 80/2005.
L'Agenzia delle entrate ha come sopra detto risposto affermativamente alle domande sottolineando che in merito alla possibilità di scegliere tra detrazione o deduzione della somma donata, detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione sottoscritta dal dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un apposito modulo dalla quale risulti chiaramente la scelta operata dal lavoratore.
Infine per quanto riguarda l'attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, l'Agenzia precisa che l'azienda deve farsi carico di far attestare da ogni onlus l'entità complessiva dell'erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest'ultimo la relativa ricevuta.
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