Deducibili i contributi anche per il lavoro all’estero
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, ha reso noto che il lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia che svolge la sua prestazione all’estero può dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro straniero, così come risultanti dalla certificazione rilasciata da quest’ultimo.
Nel caso in esame, un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia, che svolge attività lavorativa all’estero, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se può dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali e assistenziali versati nel Paese straniero, anche alla luce dei principi statuiti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17747/2024.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato la risposta fornita ad un’interrogazione parlamentare relativa all’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 8-bis del TUIR, secondo cui deve essere riconosciuta la possibilità di dedurre, già in fase di sostituzione di imposta, i contributi obbligatori per legge, disciplinati dall'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR, dalle retribuzioni convenzionali, dato che tali contributi sarebbero comunque deducibili per il lavoratore, in sede dichiarativa, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, lett. e), del medesimo TUIR.
Questa interpretazione è stata ribadita dalla Corte di cassazione con la sentenza sopra citata.
Tenuto conto di quanto sopra, secondo l’Agenzia delle entrate, i contributi relativi al reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero e determinato in base alle retribuzioni convenzionali ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis devono essere riportati nel modello 730.
Riproduzione riservata ©