L'Agenzia delle entrate, con la circolare 14/04/2009 n.16E, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla fruizione della deduzione del 10% dell'IRAP come previsto dalla L. 2/2009 di conversione del DL 185/2008.
I soggetti interessati sono: le società di capitali e gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche, gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni. La deduzione spetta anche agli imprenditori agricoli, alle pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata e per gli enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata.
Condizione fondamentale per fruire dell'agevolazione è che i predetti soggetti abbiano sostenuto costi per lavoro dipendente e assimilato oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.
La spesa sostenuta inoltre deve rispondere ai criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità oltre a risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale.
Per determinare la deduzione IRAP il riferimento ai costi (interessi passivi e personale dipendente) ha natura forfettaria e non analitica al fine di semplificare la fruizione dell'agevolazione.
Il beneficio consiste nel dedurre dalla base imponibile IRES o IRPEF il 10% dell'IRAP versata nel periodo d'imposta.
In merito alla modalità di fruizione della detrazione l'Agenzia delle entrate distingue tra periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi e periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.
Nel primo caso l'IRAP da prendere in considerazione sui cui calcolare il 10% è quella versata a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e a titolo di acconto di quello successivo, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta.
Invece nel secondo caso la circolare precisa che per i soggetti che alla data di entrata in vigore del DL anticrisi (29/11/2008) non avevano presentato istanza di rimborso, hanno diritto a recuperare le somme nei limiti della minore imposta IRPEF/IRES derivante dal ricalcolo della base imponibile tenuto conto della deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP versata previa presentazione per via telematica di un'apposita istanza. Il rimborso può riguardare solo i versamenti dei redditi per i quali al 29 novembre u.s. era ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento.
Diverso il discorso per i soggetti che alla suddetta data avevano già presentato istanza di rimborso. In questo caso possono recuperare ciò che hanno versato in più, limitatamente ai versamenti d'imposta oggetto dell'istanza, in misura pari alla minore imposta derivante dal ricalcolo della base imponibile IRES/IRPEF per effetto della deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP. Anche questi contribuenti devono inoltrare nuovamente l'istanza per via telematica entro 60 giorni dalla data in cui verrà attivata la procedura di invio.
Nel caso in cui l'imposta sui redditi ha prodotto un risultato negativo la deduzione potrà essere utilizzata nel primo periodo d'imposta utile successivo alle condizione e nei limiti stabiliti dall'art. 84 del TUIR.