L’INAIL, con la determina del Presidente n. 32 del 27/07/2010, ha stabilito nella misura pari all’1,88% per l’anno 2009 la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2007/2008 così come previsto dall’art. 1, cc. 780 e 781 della Legge Finanziaria 2007.
Con la stessa determina è stata invece fissata nella misura pari al 2,10% la riduzione del premio per l’anno 2010 per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2008/2009.
Le riduzioni trova applicazione rispettivamente sull’ammontare complessivo dei premi INAIL dovuti per gli anni 2009 e 2010.