Definiti i minimali INAIL 2025 per il calcolo dei premi
A cura della redazione

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 29 del 20 maggio 2025, con cui ha fornito le istruzioni riferite ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno in corso.
Il premio dovuto deve essere calcolato moltiplicando il tasso comunicato dall’istituto con riferimento ad ogni posizione assicurativa per l’ammontare della retribuzione imponibile. La retribuzione da utilizzare per il calcolo potrà essere, a seconda dei casi, quella effettiva, quella convenzionale o, in via del tutto residuale, quella di ragguaglio.
I limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
Regola generale, ai fini del calcolo del premio, è quella di utilizzare la retribuzione effettiva. Quest’ultima non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito per legge. Come di consueto, per stabilire la base imponibile minima effettiva si dovranno confrontare il minimale contrattuale e il minimale di retribuzione giornaliera fissato dall’INAIL; il premio sarà poi calcolato sul più elevato dei due importi.
Per il 2025, a seguito della rivalutazione annuale, il limite minimo di retribuzione giornaliera da utilizzare per il raffronto è pari a 57,32 euro (ovvero il 9,5% del trattamento minimo di pensione fissato, per il 2025, in 603,40 euro). Rapportato a mese, nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi, il limite è quindi pari a 1.490,32 euro.
Il minimale di 57,32 euro trova applicazione anche per la categoria dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto. Trova, inoltre, applicazione, a partire dalla campagna olearia 2023/2024, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo (se l’attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano continua a trovare applicazione il premio speciale unitario appositamente previsto) e, dal 1° gennaio 2024, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Sono escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni degli operai agricoli, per i quali il minimale è fissato in 50,99 euro. Ne sono escluse anche le integrazioni alle prestazioni mutualistiche e previdenziali che sono poste a carico del datore dalla legge o dal contratto quali, ad esempio, quelle erogate in caso di malattia o maternità. In questi casi, così come nell’ipotesi di indennità di disponibilità per lavoro intermittente, la base imponibile è costituita dalle somme dovute dal datore anche se inferiori al minimale. Analoghe considerazioni valgono per l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Le retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori non si calcola il premio utilizzando l’imponibile effettivo, ma quello convenzionalmente determinato con legge o decreto.
Anche la retribuzione convenzionale deve essere adeguata, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera. A tal fine, per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera, la circolare in esame fissa il minimale in 31,85 euro. Nel caso di retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica invece il minimale di 57,32 euro, ovvero quello previsto per la generalità delle retribuzioni effettive.
Si segnalano le retribuzioni convenzionali di maggior interesse:
- Lavoratori con contratto part-time: la retribuzione oraria minimale, se l’orario normale (full time) è di 40 ore settimanali, è di 8,60 euro;
- Dirigenti: dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale mensile è pari a 3.135,28 euro, quella giornaliera a 125,41 euro e quella oraria a 15,68 euro;
- Lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati: il premio è calcolato, anche per i dirigenti, sulle retribuzioni indicate dal decreto interministeriale 16 gennaio 2025;
- Familiari partecipanti all’impresa familiare: dal 1° luglio 2024, la retribuzione convenzionale mensile è di 1.695,10 euro, quella giornaliera di 67,80 euro;
- Riders: l’imponibile convenzionale giornaliero è di 57,32 euro;
- Domestici: occorre effettuare il calcolo del premio, che sarà versato all’INPS, in base alle nuove fasce di retribuzione allegate alla circolare.
Retribuzioni di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (ad esempio per i soci senza retribuzione effettiva), ed è pari al minimale di rendita.
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero corrisponde a 67,53 euro (20.258,70/300) e quello mensile a 1.688,23 (20.258,70/300x25).
Sportivi professionisti
Il premio deve essere calcolato sulle retribuzioni imponibili nel rispetto del minimale e massimale di rendita INAIL (dal 1° luglio 2024, 20.258,70 euro e/o 37.623,30 euro).
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti all’ex Enpals sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail. Per il calcolo del premio si assume l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera pari, per il 2025, ad euro 57,32.
Per i lavoratori subordinati o i collaboratori dello spettacolo si applicano invece le disposizioni previste, rispettivamente, per la generalità dei dipendenti o dei parasubordinati.
Premi speciali unitari
La circolare indica anche il valore dei premi speciali unitari per quelle lavorazioni che non sono passate a premio ordinario per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022.
Si segnala, in particolare, che il documento riporta i nuovi premi minimi annuali a persona, diversificati in base alle classi di rischio, che devono essere applicati per i titolari di imprese artigiane, i soci artigiani lavoratori, i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano.
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