Definito il decreto che regolamenta l'anticipazione del TFR in busta paga
A cura della redazione

Il Consiglio di Stato, nella seduta del 20 febbraio 2015, ha dato il via libera al decreto contenente le modalità con le quali deve avvenire la richiesta del TFR in busta paga c.d. QUIR, così come previsto dall’art. 1, cc. 26-35 della Legge di Stabilità 2015.
Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Restano però esclusi i lavoratori dipendenti:
- che operano presso datori di lavoro domestico
- del settore agricolo
- operanti presso datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o aziende in crisi
- per i quali la legge o il CCNL, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi
- da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di cassa integrazione salariale straordinaria e in deroga, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza presso l’unità produttiva interessata.
Poiché l’opzione esercitata potrebbe sottrarre liquidità all’attività d’impresa, vien previsto che i datori di lavoro possano accedere ad un finanziamento bancario a tasso non superiore alla rivalutazione del TFR.
In ogni caso il datore di lavoro non è sempre tenuto ad accogliere l’istanza avanzata dal lavoratore. Infatti dovrà essere respinta quando il lavoratore in precedenza ha richiesto il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
Per quanto riguarda la misura della QUIR, il decreto stabilisce che la stessa è pari alla quota maturanda del TFR al netto del contributo di cui alla L. 297/1982. La QUIR è assoggettata a tassazione ordinaria, mentre non è imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro che accedono al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il decreto disciplina anche il funzionamento del nuovo Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, al solo scopo della liquidazione della QUIR ai lavoratori dipendenti beneficiari.
Se il datore di lavoro non rimborsa le somme erogate dall’intermediario interviene il Fondo di Garanzia che si sostituisce di diritto entro 30 giorni dall’avvenuta notifica con la quale viene richiesto il rimborso. L’INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito con ogni strumento di legge.
In ogni caso la sussistenza di tali debiti nei confronti dell’intermediario non rileva ai fini del rilascio del DURC.
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