Demansionamento, dequalificazione e diritto al risarcimento del danno
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/10/2009 n.21223, ha deciso che in tema di demansionamento e di dequalificazione il diritto al risarcimento del danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento assumendo particolare rilievo la prova per presunzioni.
Più precisamente secondo i giudici di legittimità il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
In particolare mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità prico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento assumendo peraltro a precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa attraverso un prudente apprezzamento coerentemente risalire al fatto ignoto ossia all'esistenza del danno facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Nel caso in esame il danno è stato ritenuto dai giudici provato per effetto dell'impoverimento subito dal lavoratore a seguito del demansionamento di ben cinque livelli e dalla lunga durata della dequalificazione.
Riproduzione riservata ©