Vi sono alcune attività che notoriamente necessitano di una continua pratica, la cui mancanza per un certo periodo di tempo produce nel lavoratore un danno risarcibile, che non necessita nemmeno di essere provato così come previsto dall'art. 115, c.2 c.p.c. (Cass. 09/09/2008 n.22880).
Si tratta di circostanze che hanno ad oggetto un fatto notorio in presenza del quale il giudice di merito non ha nemmeno l'obbligo di motivare, ma si limita a constatare che la conoscenza di un determinato dato di fatto appartiene alla cultura media. In ogni caso è ammessa la prova contraria.
Queste situazioni hanno luogo anche quando a subire una dequalificazione è ad esempio un chirurgo, un musicista o uno sportivo che notoriamente necessitano di continua pratica.