Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 14 del 29 maggio 2014, ha fornito chiarimenti sulla detassazione della produttività 2014.
Innanzi tutto, si precisa che l’erogazione delle somme in esame deve avvenire in esecuzione di contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA e RSU).
Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
In ogni caso, sia a livello territoriale che a livello aziendale, i contratti dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto. Al contrario, non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.
Per retribuzione di produttività – continua il Ministero – si intendono le voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.
Tali voci possono far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e, pertanto, è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità dell’agevolazione. In ogni caso, si deve trattare di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare.
In relazione a contratti aziendali – ed, eventualmente a contratti territoriali – sottoscritti prima del DPCM 2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione in esame a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso DPCM.
Infine, si rileva che le aziende che siano in regola con quanto previsto dal citato DPCM 22.1.2013 (deposito unitamente ad autodichiarazione di conformità) non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza alcuna modifica, l’accordo già depositato ed in relazione al quale abbiano già effettuato, per il 2013, la dichiarazione di conformità.