Detassazione: fruiscono del beneficio le erogazioni del 2011 previste dall'accordo collettivo
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 04/04/2011 n.8, ha precisato che tutte le somme erogate in attuazione della contrattazione di secondo livello nel 2011 beneficiano dell’agevolazione fiscale.
In particolare i consulenti del lavoro hanno preso in esame il concetto di “somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali” previsto dall’art. 53, c.1 del DL 78/2010 (in L. 122/2010). Da una prima lettura emerge che restano esclusi i CCNL e gli contratti individuali.
Inoltre viene ricordato che il beneficio è riconosciuto anche se tali contratti collettivi di secondo livello vengono conclusi non all’inizio del 2011, ma in corso d’anno. Infatti le parti sociali hanno piena facoltà di stabilire il periodo di vigenza del contratto stesso e quindi se quest’ultimo stabilisce che la sua efficacia decorre da un momento precedente a quello della stipulazione tutti i soggetti interessati soggiacciono alla decorrenza stabilita contrattualmente.
In quest’ottica si sono mosse le organizzazioni sindacali nella predisposizione degli accordi quadro che hanno efficacia a partire dal 2011, producendo così effetti anche per il passato. Più precisamente negli accordi quadro le parti hanno sancito che per l’anno 2011 le disposizioni di tutti i CCNL applicati sono recepite ai sensi della Circ. A.E. 3E/2011.
In sostanza il rinvio esplicito dell’accordo quadro alla predetta circolare intende sottolineare la prevalenza della volontà delle parti sociali rispetto al momento della mera stipulazione formale dell’accordo di secondo livello, che non fa altro che ratificare la volontà già sussistente delle parti di disciplinare per tutto il 2011 gli istituti economici correlati alla produttività.
Riproduzione riservata ©