Detassazione: i contratti possono essere depositati anche dai consulenti del lavoro
A cura della redazione

Con la nota operativa n. 4274 del 22 luglio 2016, il Ministero del lavoro ha reso note le modalità operative per procedere al deposito dei contratti e alla compilazione del modello di dichiarazione di conformità, con riferimento alle disposizioni in materia di detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, di cui alla legge di stabilità 2016 e al DM 25 marzo 2016.
Il dicastero ricorda che il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, deve essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito www.lavoro.gov.it. In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del DM 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Dtl competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non è tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma deve indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, deve evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.
L’attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberato i “ristorni” per i soci lavoratori, può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell’apposita sezione del sito. Inoltre, al momento della compilazione del modulo la voce “contratto” va intesa quale “verbale di delibera” e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce “ristorni”, riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell’apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio procapite.
A partire dall’8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9 (si veda altresì l'errata corrige ministeriale). In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.
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