L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 28 luglio 2011, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha prorogato, al 16 dicembre p.v., il termine entro cui i sostituti d’imposta, che hanno applicato la detassazione in assenza di accordi o contratti di secondo livello, possono regolarizzare la propria posizione.
Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate (v. nota n. 19/2011), il sostituto d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio, ha applicato la detassazione (art. 1, comma 47, della L. n. 220/2010 che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, della L. n. 122/2010), in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non è sottoposto ad alcuna sanzione se versa la differenza tra l’imposta sostitutiva già pagata e l’Irpef effettivamente dovuta, comprensiva di interessi entro un determinato termine.
Detto termine, originariamente previsto per l’1.8.2011, è stato spostato al 16.12.2011 e vale anche per gli eventuali rapporti di lavoro cessati.
In sostanza, i sostituti d’imposta hanno quattro mesi e mezzo di tempo in più per regolarizzare, senza l’applicazione di sanzioni (ma con gli interessi dell’1,50% su base annua), il minor versamento d’imposta per effetto dell’applicazione, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, dell’imposta sostitutiva del 10% (anziché dell’ordinaria tassazione progressiva IRPEF) sugli emolumenti legati alla produttività ed efficienza organizzativa non derivanti dall’attuazione di accordi e contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali).