L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30/01/2009 n.29E, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che la dichiarazione di spettanza che i lavoratori dipendenti devono annualmente presentare al proprio datore di lavoro per fruire delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, può essere resa sia su moduli cartacei che telematici.
Infatti, precisa la risoluzione, il legislatore (art.23, c.2, lett.a) del DPR 600/73 e successive modificazioni) ha inteso introdurre dal 1° gennaio 2008 questo adempimento annuale in capo ai lavoratori dipendenti senza precisare tra modalità cartacea o telematica della dichiarazione di spettanza.
Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio, se si utilizza il metodo informatico, ciò che rileva è che venga garantita la riconducibilità della predetta dichiarazione al singolo lavoratore e che sia sempre possibile controllare gli adempimenti posti in essere dal sostituto d'imposta.
Pertanto se viene istituita un procedura che permette ai dipendenti di accedere al foglio detrazioni telematico mediante l'inserimento di una password (ad esempio quella utilizzata per fruire della propria casella e-mail) risulterebbe garantita la riconducibilità della dichiarazione di spettanza al singolo lavoratore dipendente, anche senza la sottoscrizione del modello.
In merito alla conservazione informatica delle dichiarazioni di spettanza per via telematica, l'Agenzia delle entrate sottolinea che non sorgono problemi se l'operazione segue un ordine cronologico di archiviazione, così che risulta sempre possibile risalire a ritroso alle richieste di modifica e/o integrazione e/o revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico. Lo stesso sistema consente anche all'Amministrazione finanziaria di effettuare tutti i controlli sull'operato del sostituto.
Infine sempre con lo stesso interpello, l'istante aveva chiesto quali siano le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno.
Sul punto la risoluzione 29E/2009, richiamando l'art. 12, c.3, del TUIR, precisa che il sostituto, in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all'anno, debba riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore.