Detrazioni IVA: i chiarimenti delle Entrate
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017.
Si precisa, tra l’altro, che, per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può, invece, essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. Nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti in esame sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.
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