Dichiarazione Iva/2017: chiarimenti sulle scadenze
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, facendo seguito al precedente avviso con cui ha comunicato che devono considerarsi tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017, ha precisato che Il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa oltre al 28 febbraio a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non erano riusciti ad inviarla.
Ne consegue che, come precisa la risoluzione n. 26 del 6 marzo 2017, tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017. Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del DL 78/2009), si precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.
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