Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 46 del 15 maggio 2009 ha risposto al quesito avanzato dall'Associazione dei Produttori televisivi in merito alla possibilità di utilizzare, da parte del datore di lavoro, azioni di rivalsa, nelle ipotesi in cui un'impresa abbia erroneamente liquidato all'ENPALS, una somma a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.Lgs. n. 182/1997, sulla base di una dichiarazione di responsabilità effettuata dal lavoratore non veritiera.
La Direzione generale per l'attività ispettiva ha affermato che esistono due regimi di responsabilità:

- Tra datore di lavoro e l'ENPALS
- Tra datore di lavoro e lavoratore

Nel primo caso qualora si ravvisi l'erroneo pagamento, l'ENPALS provvederà a sanzionare solo il datore di lavoro, poiché soggetto legalmente obbligato al versamento dei contributi all'Istituto, e non il lavoratore. Nel secondo caso, ovvero nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore il datore di lavoro può utilizzare gli strumenti civilistici per il risarcimento del danno o attuare azioni preventiva di verifica della correttezza delle dichiarazioni del lavoratore così come disposto dal DPR n. 445/2000 e tramite l'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. Della L. N. 241/1990. Pertanto il datore di lavoro può utilizzare due strumenti utili a tutelare il proprio interesse nel caso di omissioni contributive, uno in fase preventiva, ovvero secondo quanto stabilito dal DPR 445/2000 e tramite l'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. Della L. N. 241/1990 e uno in fase successiva tramite i rimedi risarcitori previsti dal diritto civile.