L’Agenzia delle entrate con la circolare 13/05/2011 n.20E, in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali 2011 relative ai redditi del 2010,a ha fornito alcune precisazioni su detrazioni per figli a carico, reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e retribuzioni convenzionali e imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività.
Relativamente alle detrazioni per figli a carico, la circolare chiarisce che la fruizione deve riguardare tutti i figli dei medesimi genitori. Ne consegue che il genitore che possiede il reddito più elevato non può richiedere la detrazione nella misura del 100% per alcuni figli e del 50% (da dividere con il coniuge) per altri.
Precisazioni vengono fornite anche sul reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. Più precisamente se l’attività svolta dal dipendente all’estero per più di 183 giorni non è prevista dal decreto ministeriale che fissa annualmente le retribuzioni convenzionali, non si potrà applicare il particolare regime agevolato. Inoltre viene chiarito che se a un lavoratore che presta l’attività prevalentemente all’estero, il contratto di lavoro viene trasformato in part time, la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo delle imposte, deve essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.
Di particolare rilievo i chiarimenti sull’imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività.
Prima di tutto l’Agenzia precisa che poichè ai sensi dell’art.51, c.6, del TUIR l’indennità di volo concorre alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività diventa un’alternativa per il contribuente. Quindi sono possibili due alternative: o assoggettare ad imposta sostitutiva l’intero importo dell’indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro notturno oppure  assoggettare a tassazione in modo ordinario l’intero premio facendo concorrere l’indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare.
Sempre in tema di imposta sostitutiva la circolare precisa che è stato prorogato tutto l’art. 2 del DL 98/2008 (anche se l’art.53 del legge 78/2010 ha richiamato espressamente solo il primo comma) e quindi anche la previsione che dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE. Considerando che per gli anni 2009, 2010 e 2011 l’importo delle somme detassate è stato elevato da 3.000 a 6.000 euro, si ritiene che l’ammontare che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE deve essere determinato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel rispetto del limite vigente nelle diverse annualità.
Sempre ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini ISEE, l’Agenzia delle entrate ritiene che anche se più componenti del nucleo familiare percepiscono compensi agevolati, l’importo che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE sia da assumere entro il limite massimo di 6.000 euro.
Se un soggetto riveste contemporaneamente la qualifica di dirigente e di titolare di una collaborazione coordinata e continuativa in qualità di amministratore presso la medesima società l’imposta sostitutiva del 10% dovrà essere applicata considerando separatamente le componenti retributive erogate in relazione alle diverse attività svolte (attività di dirigente e attività di amministratore).