Il Sottosegretario del Ministero del lavoro, con un comunicato stampa del 23/08/2007, ha sconfessato la presa di posizione del Ministero (circ. 22/08/2007 n.10797) secondo cui il settore edile è escluso dalla sospensione delle attività imprenditoriali in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza.

Infatti ha spiegato il sottosegretario nel comunicato stampa che è evidente che l'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, si applica soltanto per le parti non modificate dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e, quindi, modifica quanto contenuto nel citato articolo 36-bis. E', dunque, chiaro che l'articolo 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili.