L'Inps con il messaggio n. 96 del 25 luglio 2003 ha fornito alcune precisazioni in merito al differimento dei termini posto dal dpcm 17 luglio 2003. Ricordiamo che l'art. 1 del predetto decreto ha disposto che "il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 21, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione". L'Inps precisa che, relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, per effetto del differimento del termine fissato per il versamento dei contributi, risulta prorogato alla stessa data - a norma dell'art. 30 della legge n. 843/1978 - anche il termine di presentazione della denuncia di mod. DM10/2; resta ferma la scadenza all'ultimo giorno dello stesso mese per la presentazione delle denunce trasmesse via INTERNET. Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (21 agosto).