Differiti anche i versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e acconto IRPEF
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 21/06/2012 n.69E, riepilogando il differimento dei termini di versamento delle imposte che il DPCM 6/06/2012 ha disposto per l’anno 2012, ha colto l’occasione anche per fornire alcune precisazioni in merito alla proroga degli adempimenti fiscali e dei versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno e che l’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (L: 44/2012) ha reso strutturale.
Più precisamente, a seguito dell’intervento del legislatore, tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.
Ciò premesso, la proroga dei versamenti disposta dal DCPM 6/06/2012 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell’acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
A questo proposito l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 20 del DLgs 241/1997 prevede che “Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi… possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia…”.
Inoltre, aggiunge la risoluzione, i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Sulla base di tale previsione, nelle istruzioni al modello Unico 2012 è stato riportato l’intero piano di rateazione, distinto a seconda che si tratti dei versamenti relativi a contribuenti non titolari di partita IVA e contribuenti titolari di partita IVA.
Tale piano di rateazione, aggiornato con la proroga introdotta dal predetto DL 16/2012, deve ancora essere seguito dai contribuenti che non rientrano nella proroga prevista dal DPCM 6/06/2012 e può, altresì, essere seguito dai contribuenti che, pur rientrandovi, non intendano avvalersene.
Si tratta in particolare di tutte le persone fisiche e dei soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili. La proroga interessa, altresì, i soggetti che partecipano alle predette società, associazioni e imprese.
Riproduzione riservata ©