Dal 24 agosto 2023, chi utilizza prodotti con diisocianati ≥0,1% deve garantire formazione obbligatoria ai lavoratori. Entro il 21 maggio 2026, l’Italia dovrà recepire la direttiva, aggiornando il D. Lgs. 231/2001. La mancata conformità espone le imprese a sanzioni fino al 5% del fatturato mondiale e misure interdittive. Verifica SDS, forma il personale, conserva le evidenze e aggiorna il DVR: la sicurezza chimica è una priorità strategica.

Cosa tratta :

Dal 24 agosto 2023 è scattato un obbligo che molte aziende non possono permettersi di ignorare: chi utilizza prodotti contenenti diisocianati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (peso/peso) deve garantire una formazione specifica ai propri lavoratori. La norma nasce dall’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e riguarda tutti gli usi industriali e professionali.

Perché è importante?

I diisocianati sono composti chimici ampiamente utilizzati nella produzione di poliuretani, vernici, adesivi e sigillanti. Tuttavia, possono provocare gravi problemi respiratori e dermatologici se non gestiti correttamente. Per questo, la formazione non è un semplice adempimento burocratico, ma un presidio di sicurezza indispensabile.

Il quadro normativo

Oltre al REACH, in Italia si applica il D. Lgs. 81/2008, che impone l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi chimici. Ma c’è di più: la Direttiva UE 2024/1203 introduce nuove fattispecie penali per violazioni ambientali, comprese quelle legate al mancato rispetto delle restrizioni REACH e stabilisce 20 nuovi reati correlati a violazioni di talune normative dell’Unione Europea, tra le quali figura il regolamento REACH ed in particolare le violazioni alle restrizioni indicate nell’allegato XVII. La direttiva sarà recepita da tutti gli Stati membri dell’UE entro il 21 maggio 2026; in Italia sarà aggiornato il D. Lgs. n° 231/2001 relativo alla responsabilità degli enti.

Le conseguenze per chi non si adegua

Non si tratta solo di sanzioni amministrative. In caso di infortunio o malore collegato all’uso di diisocianati senza formazione, le imprese rischiano una multa fino al 5% del fatturato mondiale annuo, oltre a misure accessorie come chiusura della sede, interdizione dai finanziamenti pubblici e sorveglianza giudiziaria. Un impatto devastante, soprattutto per le PMI.

Cosa devono fare le aziende subito

  1. Verificare la presenza di diisocianati nei prodotti utilizzati, consultando le schede di sicurezza (SDS).
  2. Verificare se i propri prodotti o processi utilizzano o prevedono l’uso di sostanze o miscele contenenti diisocianati in concentrazione ≥ 0,1% (peso/peso) attraverso la consultazione della scheda dati di sicurezza (SDS).
  3. Assicurarsi che ogni lavoratore o collaboratore che utilizza tali prodotti riceva una formazione completa prima dell’uso — formazione di livello intermedio o avanzato in funzione dell’uso finale del prodotto.
  4. Conservare le evidenze documentali relative alla formazione specifica (programma del corso, attestato, registro dei partecipanti, qualifica del docente, modalità di erogazione – presenza, online sincrona o asincrona) e programmare il rinnovo della formazione entro la scadenza quinquennale.
  5. Prendere visione ed implementare le istruzioni di uso sicuro contenute negli scenari espositivi e, se del caso, aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo il D. Lgs. n° 81/2008.
  6. Formare i lavoratori prima dell’uso, con corsi adeguati al livello di rischio (base, intermedio, avanzato).
  7. Conservare le evidenze: attestati, registri, programmi formativi, qualifiche dei docenti.
  8. Aggiornare il DVR e le procedure operative, includendo le istruzioni di uso sicuro.
  9. Pianificare il rinnovo della formazione ogni cinque anni. Il messaggio è chiaro: la formazione non è un optional, ma un investimento per la sicurezza e la continuità aziendale.

COSA DICE LA LEGGE

  • Regolamento REACH (CE 1907/2006): restrizione per prodotti con diisocianati ≥0,1% per uso industriale/professionale.
  • D. Lgs. 81/2008: obbligo di informazione, formazione e addestramento sui rischi chimici.
  • Direttiva UE 2024/1203: introduce reati ambientali, comprese violazioni REACH; recepimento entro maggio 2026.
  • D. Lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa degli enti; previste sanzioni fino al 5% del fatturato mondiale e misure interdittive.

INDICAZIONI OPERATIVE 

  1. Controllare le SDS: individua prodotti con diisocianati ≥0,1%.
  2. Classificare i rischi: definisci il livello di formazione (base/intermedio/avanzato).
  3. Organizzare corsi certificati: scegli docenti qualificati e modalità tracciabili (presenza, online sincrona/asincrona).
  4. Archiviare le evidenze: attestati, registri, programmi, qualifiche.
  5. Aggiornare il DVR: inserisci scenari espositivi e istruzioni di uso sicuro.
  6. Pianificare il rinnovo quinquennale: crea alert per scadenze.
  7. Verificare la conformità normativa: integra procedure aziendali con REACH e D. Lgs. 81/2008.
  8. Preparare audit interni: simulazioni di controllo per evitare non conformità.