L'INAIL, con la circolare 16/10/2008 n.63, facendo seguito al comunicato dell'8 ottobre 2008 della BCE che ha fissato al 3,75%, con decorrenza dalla stessa data di emanazione, il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR) , ha precisato che l'interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è sceso al 9,75%.
Inoltre la modifica disposta dalla BCE ha effetti anche sulle sanzioni civili, applicate in caso di violazioni relative al versamento dei premi, che vengono fissate al 9,25%.
La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:
- presentate a partire dall'8 ottobre 2008
- presentate in data anteriore all'8 ottobre 2008 a condizione che: la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione; la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 8 ottobre 2008 o successiva.