La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/05/2011 n.11900, ha deciso che il lavoratore affetto da grave disturbo depressivo può chiedere ed ottenere dal giudice l’annullamento soltanto se riesce a fornire prova del suo stato di incapacità.  
Più precisamente il dipendente ha l’onere di provare di trovarsi in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive, anche parziale, dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa di quell’atto.
In ogni caso pur non essendo necessaria l’esistenza di una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del lavoratore, essendo sufficiente un’incapacità risalente al momento della conclusione del negozio, è obbligatorio per il dipendente dimostrare l’esistenza della sua condizione di infermità, dato che lo status non si può presumere per il solo fatto di essere affetto da crisi depressive .