Direttiva UE 2025/2360: il nuovo sistema europeo di monitoraggio del suolo
A cura della redazione
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025 la Direttiva (UE) 2025/2360 che introduce il primo quadro organico dell’Unione Europea dedicato al monitoraggio, alla protezione e alla gestione del suolo. La direttiva, che era stata approvata il 23 ottobre, avrà risvolti diretti sul settore agricolo, industriale, urbanistico e su tutte le attività con potenziale impatto sul suolo.
Di cosa tratta:
La direttiva nasce dall’esigenza di intervenire sul degrado dei suoli, che interessa circa il 60–70% del territorio europeo. Gli obiettivi principali sono:
- istituire un sistema armonizzato di monitoraggio della salute del suolo;
- identificare e gestire i siti potenzialmente contaminati;
- fornire alla Commissione dati comparabili e trend evolutivi;
- aumentare la trasparenza verso cittadini e stakeholder.
Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 17 dicembre 2028 e introdurre un quadro nazionale di monitoraggio basato su descrittori e criteri tecnici comuni (Allegato I), tra cui:
- carbonio organico del suolo (SOC);
- densità apparente;
- contaminanti chimici (metalli pesanti, composti organici ecc.);
- fosforo estraibile;
- indicatori di impermeabilizzazione e rimozione del suolo.
Le metodologie di misura dovranno seguire norme ISO o equivalenti, garantendo compatibilità e comparabilità dei dati tra gli Stati.
Un elemento centrale della direttiva è la creazione, da parte degli Stati membri, di distretti del suolo e unità di suolo, che costituiranno la base territoriale per il campionamento, il monitoraggio e la valutazione.
Sulla base dei dati raccolti, ciascun Paese dovrà valutare lo stato del suolo, definendo:
- valori obiettivo sostenibili (non vincolanti, orientati alla condizione ideale del suolo);
- valori guida operativi (definiti a livello nazionale, che attivano misure di sostegno alla salute del suolo).
Gli obblighi riguardano anche la comunicazione. Ogni sei anni gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione i dati del monitoraggio, lo stato dei siti contaminati e i progressi delle misure adottate. La prima relazione è prevista per il 2032 e, successivamente, ogni 6 anni.
Siti potenzialmente contaminati:
La direttiva introduce un obbligo sistematico di individuazione dei siti potenzialmente contaminati. Gli Stati dovranno predisporre un elenco delle attività con potenziale impatto e identificare ogni sito che, per attività presenti o pregresse, incidenti, sversamenti o evidenze analitiche, possa aver subito contaminazioni.
Tutti i siti identificati dovranno essere inseriti entro il 2035 in un registro nazionale pubblico, georeferenziato e consultabile online. La direttiva distingue in modo chiaro fra “sito potenzialmente contaminato” e “sito contaminato”, per garantire trasparenza ed evitare allarmismi.
Ogni sito dovrà essere valutato tramite analisi basate su criteri uniformi (Allegato V): identificazione dei contaminanti, vie di esposizione, recettori, modello concettuale. Se emerge un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente, lo Stato dovrà imporre misure di riduzione del rischio.
L’Allegato IV elenca alcuni esempi:
- interventi fisici, biologici e chimici di bonifica;
- misure di contenimento;
- restrizioni d’uso;
- limitazioni allo scavo o alle acque sotterranee;
- limitazioni all’accesso.
Si applica il principio “chi inquina paga”, con possibilità di utilizzare fondi europei quando il responsabile non è individuabile.
Quando in vigore?
La direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, il 16 dicembre 2025.
Indicazioni operative:
Gli Stati membri istituiranno una rete nazionale di monitoraggio con punti di campionamento coerenti, basati su criteri unificati, e definiranno metodologie nazionali per la valutazione del rischio.
Per le organizzazioni agricole, industriali e tutte le attività che incidono sul suolo questo comporterà:
- maggiore tracciabilità e disponibilità di dati sul suolo;
- necessità di dimostrare conformità ai nuovi descrittori se richiesto dai procedimenti autorizzativi nazionali o regionali;
- obbligo di gestione del rischio o intervento se il sito risulta contaminato e presenta un rischio inaccettabile;
- possibile incremento dei controlli basati sui sistemi di monitoraggio nazionali.
Gli operatori della bonifica e i consulenti dovranno adeguarsi ai nuovi standard tecnici e alle procedure uniformi previste dalla direttiva.
Per maggiori approfondimenti si allega il testo della direttiva.
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