Dirigenti: il preavviso ha efficacia esclusivamente obbligatoria
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 21 maggio 2007 n. 11740, ha stabilito che in caso di licenziamento del dirigente il preavviso ha efficacia obbligatoria, consentendo quindi al datore di lavoro di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro, con l'obbligo di corrispondere naturalmente l'indennità sostitutiva del preavviso, senza necessità dell'accettazione da parte del dirigente licenziato.
La sentenza in commento si stacca quindi dall'orientamento maggioritario, in base al quale il preavviso ha efficacia reale: la sostituibilità del preavviso con l'indennità sostitutiva corrispondente non determina la ce cessazione immediata del rapporto, in quanto è comunque necessario il consenso del lavoratore licenziato.
Tale consenso può essere espresso anche in forma implicita e per fatti concludenti, ad esempio mediate l'accettazione senza riserve dell'indennità sostitutiva del preavviso.
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