Il Previndai, con la circolare 08/02/2010 n.32/Imprese, ha reso noto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 è stato introdotto un massimale unico pari a euro 150.000,00 indistintamente per tutti gli iscritti, ossia anche per quelli che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (c.d. nuovi iscritti).
Rimane invece confermata l'aliquota contributiva minima pari al 4% sia a carico datore di lavoro che a carico dirigente.
Altra novità riguarda l'equiparazione per tutti gli iscritti della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Inoltre, sottolinea il Previndai, quanto erogato a titolo di indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile anche per i nuovi iscritti che cessano a far data dal 1° gennaio 2010.
E' prevista anche la facoltà per le aziende di versare a proprio carico una contribuzione ulteriore rispetto alla quota minima senza rispettare il massimale e questo indipendentemente dal fatto che i dirigenti contribuiscano versando la propria quota contributiva aggiuntiva.
A partire dal 2010 è istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda a favore dei dirigenti che versano anche la propria quota e che hanno un'anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni.
Questo livello minimo è pari a: 4.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2010, elevato a 4.500,00 euro nel 2012 e 4.800,00 euro nel 2013.
Entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque in sede di cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa verifica il sussistere dell'obbligo ad integrare la quota, ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva fino al raggiungimento del livello minimo previsto.
La verifica andrà operata riproporzionando il minimo di 4.000,00 euro ai mesi di servizio prestati dopo la maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.