Diritto alla Naspi anche se l’indennità di mobilità viene a scadere nei 68 giorni
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 27/07/2018 n. 3018, conformandosi a quanto sostenuto dal Ministero del lavoro (nota n.8774/2018) ha ribadito che devono essere accolte le domande di NASpI presentate nei 68 giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato anche se l’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia è intervenuta all’interno dei predetti 68 giorni.
Più precisamente secondo il Ministero del Lavoro nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 1994 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.
Con un successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.
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