Diritto alla pensione e bonus: chiarimenti dall'Inps
A cura della redazione
Con il messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005, ricevute alcune risposte dal Ministero del lavoro (nota 24/0000444 dell'8/2/2005), l'Inps fa luce su alcuni aspetti ancora oscuri della materia.
Opzione - Non è ammessa la possibilità di revocare l'opzione per il "bonus" con conseguente ripristino dell'obbligo contributivo anche prima del 31 dicembre 2007.
FFSS - Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è confermata la loro ammissibilità tra i soggetti destinatari della norma agevolativa.
Lavoratori anziani - Ai lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell'art. 75, L. 388/2000 (anziani che rinunciano all'accredito contributivo) è data la possibilità di accedere al "bonus" anche in data antecedente alla scadenza del contratto qualora intervenga la rescissione dello stesso contratto.
Il lavoratore potrà esercitare l'opzione solo se, successivamente al recesso, il reimpiego con lo stesso, o con altro datore di lavoro, si compia senza soluzione di continuità.
Cassa integrazione straordinaria - I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'Inps precisa che è in corso di emanazione un messaggio esplicativo della situazione normativa e delle linee procedurali da seguire per la trattazione di tali fattispecie.
CAmbio del datore di lavoro - Nel caso in cui un lavoratore in bonus, presti successivamente attività presso un'altra azienda è necessario acquisire una nuova richiesta di bonus al fine di permettere l'invio del modello LC8 indirizzato al nuovo datore di lavoro.
Preavviso e indennità sostitutiva - Per il lavoratore che esercita l'opzione alla rinuncia all'accredito contributivo prima di aver perfezionato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il "bonus" avrà ad oggetto anche la contribuzione relativa alla medesima indennità. In questo caso, qualora l'interessato si rioccupi, il "bonus" si estenderà automaticamente alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro.
Ricongiunzione - I lavoratori che hanno esercitato l'opzione alla rinuncia all'accredito contributivo possono comunque esercitare la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 29/79 all'atto del pensionamento.