La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 15 del 6 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al diritto di precedenza di cui al D.Lgs. 368/2001, per i lavoratori assunti con contratto a termine.
Innanzi tutto, si ricorda che, ai sensi della citata norma (art. 5, D.Lgs. 368/2001), il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Al fine di godere del diritto di cui sopra, il lavoratore dovrà palesare, entro un termine rispettivamente di sei o tre mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà al datore di lavoro. Il diritto di precedenza sarà relativo, nel primo caso, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto mentre, per i lavoratori stagionali, il diritto di precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite massimo di un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza stesso.
Dal disposto normativo, si evince che il diritto di precedenza previsto per i lavoratori cessati da un rapporto a termine non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che il rapporto intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di tempo di dodici mesi precedenti alla nuova assunzione effettuata. Per poter invocare tale diritto, il lavoratore dovrà dimostrare, infatti, di aver palesato il proprio interesse nei termini sopra descritti.
Ciò premesso – conclude la Fondazione Studi - in sede di verifica circa la spettanza delle varie agevolazioni contributive previste dalla legge, l’Inps potrà disconoscere le stesse in capo ad un datore di lavoro solo nel caso in cui abbia prova che un lavoratore, con cui il datore di lavoro abbia avuto precedentemente un rapporto a tempo determinato ormai cessato, abbia manifestato il proprio interesse a sfruttare il diritto di precedenza nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. 368/2001. Diversamente, l’Istituto previdenziale non avrà titolo a disconoscere l’agevolazione nel caso in cui non riscontri un comportamento attivo e propositivo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore il cui rapporto a tempo determinato sia cessato e, pertanto, portatore di un eventuale diritto di precedenza.