La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 209 dell'11 gennaio 2010, ha stabilito che il disabile che si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche può essere legittimamente licenziato.
In tema di assunzioni obbligatorie, infatti, all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'assunzione (insussistenza che la legge n. 662/1996 pone quale condizione risolutiva del rapporto di lavoro) deve essere equiparato il comportamento del lavoratore idoneo ad impedire l'accertamento.
Allo scopo, si ricorda che l'art. 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996 prevede che gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione.
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro; qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte delle medesima Direzione.