La Corte di Cassazione, con la sentenza 25/03/2011 n.7007, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione obbligatoria di un soggetto disabile non soltanto se il lavoratore possiede una qualifica diversa, in base all’atto di avviamento, ma anche se il lavoratore ha una qualifica simile a quella richiesta dall’azienda, se manca un addestramento o un tirocinio svolto con le modalità previste dalla L. 68/1999.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che nel caso in esame trova applicazione il principio di diritto secondo cui la ratio dell’art. 9 della Legge 68/1999 (che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica che deve essere posseduta dal lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema c.d. di avviamento mirato) va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l’indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico/professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità.