La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, ha stabilito che, nel caso in cui l’azienda abbia da poco dato avvio ad una procedura di mobilità, la stessa non è obbligata ad assumere lavoratori disabili.
L’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, nel caso in cui la mobilità si concluda con almeno 5 licenziamenti, è, infatti, sospeso finché sussiste il diritto all’assunzione del lavoratore espulso dal ciclo produttivo  (6 mesi ex art. 6, D.Lgs. n. 297/02)
Infine, la Suprema Corte conclude che, nell’ipotesi di procedura di mobilità (artt. 4 e 21 della L. n. 223/1991), non sussiste nessun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale.