Disoccupazione, competente lo Stato di ultima occupazione
A cura della redazione
L’INPS, con messaggio n. 1686 del 25.1.2001 rammenta che lo Stato competente a liquidare l’indennità di disoccupazione è quello di ultima occupazione del lavoratore ma se questi si reca in altro Stato membro vi sono alcuni limiti.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento CE n. 883/2004, l’Istituto rammenta che per Stato membro competente a liquidare l’indennità di disoccupazione si intende quello di ultima occupazione del lavoratore.
Tuttavia, l’art. 64 del regolamento prevede che, qualora il disoccupato che abbia maturato il diritto alla prestazione di disoccupazione si rechi in altro Stato membro, diverso da quello di ultima occupazione, per conservare il diritto alla prestazione deve, prima della sua partenza, essere iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane.