L’INPS, con il messaggio n. 11662 del 30 aprile 2010, ha chiarito che il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli) è riconosciuto indipendentemente dall’iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 e dall’iscrizione anagrafica di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale (nella specie, requisiti di accesso alle prestazioni di disoccupazione) si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea sanciti dal Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16 settembre 2009.