L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Guida all’autoliquidazione 2025-2026, versione del 19 dicembre 2025.

Le scadenze

Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 è il 2 marzo 2026 (in quanto il 28 febbraio cade di sabato).

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per il 2026 (rata) e il conguaglio per il 2025 (regolazione);
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Il pagamento rateale

In caso di pagamento rateale del premio, la prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio 2026 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto.

Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025. Si rimane in attesa della circolare con cui vengono ufficializzati i coefficienti da applicare alle rate successive alla prima.

Le novità

A titolo di novità riferita al 2025/2026, l’Inail ricorda che con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di amministrazione dell’Inail ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all’articolo 1, comma 1, ha autorizzato l’Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
  2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Segnaliamo, inoltre, le seguenti novità rispetto alla guida dello scorso anno:

  • Rapporto di lavoro parasubordinato - base imponibile: appurato che la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo è determinata con le regole previste per i lavoratori dipendenti, si specifica che anche per questi lavoratori devono essere rispettati i limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail ai sensi dell’art. 5, comma 4, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  • Riduzioni del premio assicurativo: diventa operativo lo sgravio per le navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023.