L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23 del 26 maggio 2016, ha fornito le istruzioni per usufruire del “super ammortamento”, ovvero dell’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. L’agevolazione può essere fruita anche dai contribuenti minimi e da coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e dai lavoratori in mobilità, dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e dagli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario e nemmeno le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione. Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale.

La circolare chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).