L’INPS, con il messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, considerata la recente entrata in vigore dell’accordo di sicurezza sociale tra le Repubbliche di Italia e Albania, ha fornito le indicazioni per la compilazione dell’Uniemens in caso di distacco dei lavoratori dipendenti tra i due Paesi.

Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del messaggio i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).

Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania

La contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.

Inoltre, poiché il contributo CUAF non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo e non risulta dovuto per legge, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Lavoratori distaccati dall’Albania in Italia

I datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”.

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.