L’INPS, con la circolare n. 126 del 29 settembre 2011, ha ricordato che, dal 1° ottobre p.v., sia le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per lavoratori/lavoratrici dipendenti, sia le domande di indennità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali) potranno essere presentate soltanto per via telematica.
E’ infatti giunto al termine il periodo transitorio durante il quale era garantita la possibilità di presentare le domande anche attraverso i canali tradizionali di trasmissione.