Domestici: definiti i contributi per il 2016
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, ha aggiornato gli importi dei contributi che i datori di lavoro devono versare per il personale domestico occupato nel 2016, tenendo conto che la variazione rilevata dall’Istat è stata pari allo 0,1%.
L’INPS sottolinea che sono state confermate le fasce di retribuzione del 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Le nuove aliquote senza contributo addizionale sono le seguenti:
- retribuzione fino a euro 7,88; contributo euro 1,39 di cui 0,35 a carico lavoratore (con CUAF);
- retribuzione oltre euro 7,88 fino a euro 9,59; contributo euro 1,57 di cui 0,40 a carico lavoratore (con CUAF);
- retribuzione oltre euro 9,59; contributo euro 1,91 di cui 0,48 a carico lavoratore (con CUAF).
Invece, se l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali: contributo euro 1,01 di cui 0,25 a carico lavoratore (con CUAF).
La circolare riporta anche una seconda tabella relativa ai rapporti con la maggiorazione del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:
- retribuzione fino a euro 7,88; contributo euro 1,49 di cui 0,35 a carico lavoratore (con CUAF);
- retribuzione oltre euro 7,88 fino a euro 9,59; contributo euro 1,68 di cui 0,40 a carico lavoratore (con CUAF);
- retribuzione oltre euro 9,59; contributo euro 2,05 di cui 0,48 a carico lavoratore (con CUAF).
Invece, se l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali: contributo euro 1,08 di cui 0,25 a carico lavoratore (con CUAF).
La circolare ricorda che il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, ha stabilito l’abrogazione delle previgenti norme in tema di “lavoro ripartito” (job sharing). Conseguentemente, a partire dal 25 giugno 2015, non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per tale tipologia di contratto. Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
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