Donne, giovani e ZES: quali incentivi terminano nel 2025
A cura della redazione
In attesa della definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2026, che introdurrà alcune nuove misure agevolative per datori di lavoro e lavoratori, si segnala che altre, invece, termineranno il 31.12.2025. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
1. Incentivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21, D.L. 60/2024 – L. 95/2024). Il beneficio, che consiste in un esonero contributivo, viene riconosciuto alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale rientrante in determinati settori indicati dalla norma. In particolare, questi soggetti (che devono soddisfare i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014) possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato) e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;
2. Bonus Giovani (art. 22, D.L. 60/2024 – L. 95/2024). Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, l’art. 22 del Decreto Coesione riconosce, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
3. Bonus Donne (art. 23, D.L. 60/2024 – L. 95/2024). L’esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Al riguardo, l’INPS ha precisato (circ. 91/2025) che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, c. 1, lett. c-bis, del TUIR, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;
4. Bonus ZES unica per il Mezzogiorno (art. 24, D.L. 60/2024 – L. 95/2024). Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Quest’ultimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
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