L’Inps, con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013, ha fornito precisazioni normative e indicazioni operative in merito all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. 92/2012, relativo gli uomini e alle donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
Innanzi tutto, si rileva, per completezza, che l’art. 4 in commento prevede, a decorrere dall’1.1.2013, un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
1. uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
La circolare Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in riferimento alle categorie di cui al punto 1, in attesa che il Ministero del Lavoro intervenga con un provvedimento esplicativo della locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito”.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta, invece, fino a 12 mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di 12 mesi.
L’Inps precisa, inoltre, che l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006, inerente:
1.    l’adempimento degli obblighi contributivi;
2.    l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3.    il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4.    all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, della L. 92/2012;
5.    alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012", che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.