L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 263 del 13 settembre 2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) nei casi di doppio rapporto di lavoro al rientro in Italia.

Il caso riguardava un cittadino italiano trasferitosi all’estero nel 2023 per lavoro dipendente presso una società straniera, che, contemporaneamente, aveva mantenuto una collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana. L’interessato intende rientrare in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente di una nuova società (non collegata a quella estera), continuando, però, anche la collaborazione con l’ateneo.

L’Agenzia ha chiarito che:

·         il regime impatriati è applicabile ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con una società diversa da quella estera, poiché sono rispettati i requisiti dei tre periodi d’imposta di residenza all’estero e della prevalente attività in Italia;

·         il beneficio non si estende ai redditi della collaborazione con l’università, trattandosi dello stesso soggetto per cui il contribuente aveva già lavorato in Italia prima del trasferimento e poi durante la permanenza all’estero: in questo caso, infatti, la norma richiederebbe almeno sette periodi d’imposta di residenza all’estero.

In sintesi, il nuovo regime impatriati può essere applicato anche in presenza di più attività lavorative, ma solo i redditi derivanti da rapporti con soggetti diversi da quelli con cui si aveva continuità lavorativa possono beneficiare dell’agevolazione.