Il TAR della Lombardia, con l’Ordinanza 07/07/2010 n.688, ha disposto che per effetto della disposizione normativa contenuta nell’art. 1ter, c.8 della L. 102/2009, devono ritenersi sospesi fino alla definizione della procedura di emersione per colf e badanti avviata nel settembre del 2009 i procedimenti penali e amministrativi in corso nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore domestico per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia e quelle relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Possono beneficiare della sospensione anche i procedimenti penali avviati per aver commesso il reato di cui all’art. 14, c.5ter del Dlgs 286/98, ossia:
-    essere entrati illegalmente nel territorio nazionale,
-    non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio italiano nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore
-    essere stato il permesso revocato o annullato.