L'INAIL, con la nota 04/06/2009 n.6211, facendo seguito alla risposta ministeriale all'interpello 56/2008, ha precisato che è stata realizzata un'apposita implementazione all'applicativo Sportello Unico contenuta nella versione 3.5.1.17 in merito al rilascio del DURC alle imprese del settore edile.
L'implementazione nasce dal fatto che il Ministero del lavoro ha precisato che nel caso di imprese edili che non occupano operai (per le quali quindi non sussiste l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili) il DURC può essere emesso comunque dalle Casse edili purchè l'impresa applichi il CCNL edile.
In questi casi il certificato attesta la sola regolarità o irregolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL, salvo il fatto che se al momento del rilascio l'impresa risulta debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro pregressi la stessa dovrà ritenersi irregolare.
Dal punto di vista tecnico-operativo le novità contenute nella nuova versione dell'applicativo possono essere così riassunte:
- in fase di richiesta di DURC, nella sezione relativa al "CCNL applicato", è stata aggiunta l'opzione "Edile con solo impiegati e tecnici"
- selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione "Enti Previdenziali", indica automaticamente, nei campi relativi alla Cassa Edile, la sigla "CNCE" ed il Codice Cassa "RM99"
- una volta inoltrata la richiesta, la procedura smista la pratica, oltre che ad INPS e INAIL, anche alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), che gestisce tali tipologie di DURC
- il DURC emesso reca, oltre alle attestazioni di INPS ed INAIL, la dicitura "L'impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa Edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai"
- nel caso in cui CNCE verifichi che l'impresa è debitrice nei confronti di una Cassa Edile per rapporti di lavoro pregressi, il DURC attestante l'irregolarità contributiva sarà emesso dalla Cassa Edile competente.