Durc: contribuzione virtuale e part time nell'edilizia
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 8 del 3 marzo 2011, ha precisato che, anche nell’ipotesi di part time nel settore dell’edilizia, il mancato versamento contributivo, sia pure della c.d. contribuzione virtuale, determina il mancato rilascio del DURC.
In materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile, istituto caratteristico è quello della contribuzione virtuale che si applica nel caso in cui il lavoratore non venga impiegato per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta ad eventi ben determinati.
In particolare, l’art. 29, comma 1, del D.L. n. 244/1995 (conv. da L. n. 341/1995) stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali.
Per ciò che concerne gli eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, l’INPS ha chiarito che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Ciò premesso, si rileva che l’omissione contributiva (anche in riferimento alle Casse Edili) che si verifichi per il mancato versamento dei contributi, si pure della contribuzione virtuale, determinerà il mancato rilascio del Durc.
Riproduzione riservata ©