L'INPS, con il messaggio n. 13327 del 10 giugno 2009, ha precisato che, per le imprese edili che non occupano operai, il certificato di regolarità contributiva può essere emesso direttamente dalle Casse Edili, secondo le indicazioni del CCNL Edile quale contratto applicato dall'impresa.
In tale fattispecie, il certificato deve attestare la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, fermo restando che, se al momento del rilascio, l'impresa risulti debitrice nei confronti delle Casse Edili per rapporti di lavoro pregressi, la stessa deve intendersi irregolare. Sulla base di queste indicazioni, è stata, inoltre, realizzata un'apposita implementazione all'applicativo di Sportello Unico.