La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 27/04/2009 n.4, ha fornito alcune precisazioni in merito alla fruizione dei benefici fiscali che dal 1° luglio 2007 è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del DURC.
Tra le osservazioni di maggior interesse sicuramente quella che merita di essere evidenziata riguarda il cuneo fiscale. Infatti secondo il Ministero del lavoro (circ. 5/2008) quest'ultimo rientra nel concetto di agevolazioni di carattere fiscale e quindi nella più ampia nozione di beneficio normativo per cui è necessario il possesso del DURC.
Di diverso avviso invece la Fondazione Studi che invece esclude il cuneo fiscale poiché sostiene che le deduzioni Irap introdotte dalla L. 296/2006 formano parte integrante della base imponibile della medesima imposta e sono ad essa connaturata, non costituendo certamente una eccezione rispetto alla regola generale di determinazione della base imponibile dell'imposta.
Ciò trova conferma nell'articolo 11 del DLGS 446/1997, laddove, al comma 1 viene previsto che nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione solo: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1, lettera. a), n. 1)]; l'importo forfetario di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)]; i contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. a), n. 4)]; le spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)].
Devono invece farsi rientrare nel concetto di beneficio fiscale la cui fruizione è subordinata al possesso del DURC:
- le disposizioni agevolative (commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies dell'articolo 11 del D.Lgs 446/97) che prevedono il riconoscimento di specifiche deduzioni dalla base imponibile Irap, nelle ipotesi di incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato rispetto ad una base occupazionale di riferimento (Agenzia delle Entrate, circolari n. 13/E del 5/04/2005, n. 7/E del 13/02/2006, n. 26/E del 12/07/2006).
- le disposizioni agevolative previste dal TUIR individuabili nei benefici collegabili alla costituzione ed alla gestione di rapporti di lavoro che esprimono una deroga al trattamento tributario previsto dal regime ordinario e normativo di determinazione del reddito imponibile.
- i benefici riconosciuti in termini di crediti di imposta che trovino causa nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.
- ogni altra agevolazione e/o sovvenzione di natura fiscale connesse alla costituzione e/o alla gestione del rapporto di lavoro
La circolare 4/2009 ricorda inoltre che il datore di lavoro, oltre alle condizioni di accesso previste della norma che regolamenta il beneficio fiscale, deve rispettare anche:
- dal 1 luglio 2007 gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- dal 31 dicembre 2007 la regolarità contributiva e le altre disposizioni ostative previste dal DM 24 ottobre 2007.
Infine si ricorda che poiché la maggior parte delle agevolazioni fiscali è gestita dall'Agenzia delle entrate, per beneficiare delle stesse, è sufficiente che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti necessari per il rilascio del Durc, ossia la regolarità contributiva e assicurativa e non anche fiscale (la Fondazione Studi sottolinea l'incoerenza della norma ritenendo assurdo che il datore di lavoro possa maturare il diritto al beneficio fiscale anche se non risulta regolare con il versamento delle ritenute fiscali) senza essere materialmente in "possesso" del documento (così come previsto Ministero del lavoro, con circolare n. 5/2008, nel caso dei benefici contributivi concessi dall'INPS).
In ogni caso spetterà all'Agenzia delle Entrate verificare per il tramite dell'Istituto previdenziale il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 24/10/2007.